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Assicuriamo la responsabilità professionale nel massimale di 1 milione di Euro - contratto polizza AIG n° BLUE051645 - Assita spa

 

Il materiale contenuto nel sito non costituisce in alcun modo attività di consulenza legale. Nessuno può confidare o agire sulla base delle informazioni contenute in questo sito senza una previa e necessaria consulenza legale professionale.

 

NOVITA': IN "NOVITA' NORMATIVE DI INTERESSE QUOTIDIANO" PUBBLICHIAMO NOTIZIA DEL NUOVO FONDO DI SOLIDARIETA' AL CONIUGE IN STATO DI BISOGNO. 

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COSTITUENDO NOVITA' DI INTERESSE, ALLEGHIAMO SOTTO IL TESTO DEI DUE DECRETI RIGUARDANTI LA C.D. DEPENALIZZAZIONE DEI REATI. NELLA PAGINA "CHI SIAMO" GLI APPROFONDIMENTI 

DECRETO LEGISLATIVO 15 GENNAIO 2016, N° 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ABROGAZIONE DI REATI E INTRODIZIONE DI ILLECITI CON SANZIONI PECUNIARIE CIVILI, A NORMA DELL'ART. 2 COMMA 3 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014, N° 67

DECRETO LEGISLATIVO 15 GENNAIO 2016, N° 8 DIPOSIZIONI IN MATERIA DI DEPENALIZZAZIONE A NORMA DELL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE 28 APRILE 2014, N° 67

I NOSTRI SERVIZI

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GRAZIE AD UN GIOVANE TEAM DI PROFESSIONISTI CHE COLLABORANO CON LO STUDIO, SIAMO IN GRADO DI POTER OFFRIRE LA MASSIMA PROFESSIONALITA' IN CAMPO PENALE E CIVILE. 
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-  CONTRATTI DI CONVIVENZA -

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FLASH SULLE NOVITA' NORMATIVE 

 

"DECRETO MAGGIO" O "C.D. dL RILANCIO" 

 

Previsioni sulla sorta delle scdenze per le "rottamazioni" dei ruoli Agenzia Entrate Riscossione

 

Secondo la serie delle indiscrezioni sulla bozza del "Dl Rilancio" appare probabile che per “salvare” la rottamazione ter e il saldo e stralcio, i pagamenti in scadenza quest’anno potranno essere effettuati entro il 10 dicembre 2020. Le definizioni agevolate sono fatte salve a condizione che il debitore effettui l’integrale versamento delle rate scadute o in scadenza nel 2020, entro il termine del 10 dicembre 2020. Rimane fermo il limite per cui le rate scadute nel 2019 devono essere state regolarmente pagate. Non si applicano le norme all’articolo 3, comma 14-bis, del Dl 119 del 2018 per cui la “tolleranza” di cinque giorni prevista ordinariamente per le altre rate, per garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori. Con il differimento delle rate in scadenza nel 2020 per la rottamazione o per il saldo e stralcio sono perciò prorogate al 10 dicembre 2020, ad esempio, la seconda e terza rata delle somme dovute per il saldo e stralcio, in scadenza ordinaria il 31 marzo 2020 e il 31 luglio 2020. Le somme dovute per il saldo e stralcio potevano infatti essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15% con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021. In caso di rateazione, si applicano gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari.

Con un’altra norma del decreto, si porta al 16 settembre 2020 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, a seguito delle definizioni agevolate dei processi verbali di constatazione, degli atti di accertamento, della chiusura delle liti pendenti e della regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche. 

 

 

 

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LE CONVIVENZE DI FATTO ED I CONTRATTI DI CONVIVENZA: LEGGE N° 76/2016 c.d. " CIRINNA' " 

 

E' in vigore la legge 76 del 2016. La nuova disciplina offre una seria garanzia anche alle coppie di fatto che non vogliono legarsi in modo formale. Infatti, due persone potranno dichiarare presso gli uffici anagrafe del comune di residenza la loro convivenza e dichiarare di essere legate da vincolo affettivo di reciproca assistenza morale e materiale. L’ufficio procederà alla registrazione entro 2 giorni lavorativi, dando corso, come per ogni altra  istanza anagrafica, alla fase di accertamento dei requisiti di legge con particolare riguardo alla coabitazione.  

Con una limitazione collegata alla registrazione come conviventi presso l’anagrafe comunale, anche le coppie c.d. “di fatto” vengono munite di una tutela.  Prima di allora l’ufficiale anagrafico aveva l’obbligo di tenere aggiornata la scheda residenti nel comune sia rispetto ai singoli che, dopo l’inizio della convivenza, per la coppia che si fosse registrata come co-residente. Ai commi da 50 a 52 della legge si introducono ora i CONTRATTI DI CONVIVENZA, riservati alle coppie di fatto. Da redigere in forma scritta a pena di nullità, da lunedì 06 giugno, per l’immediata operatività della legge, questi atti possono divenire efficaci attraverso la loro trasmissione al Comune da parte del professionista che li redige e ne cura l’autenticità di sottoscrizione da parte delle parti. In una prima circolare del 1 giugno che il Ministero ha diramato ai comuni indicazioni sugli obblighi di iscrivere le convivenze di fatto, di operare la registrazione dell’eventuale contratto di convivenza, di rilasciare le relative certificazioni. La figura dei contratti di convivenza, da formalizzare come detto, per scritto e con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, sono stati introdotti per permettere alla coppia di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. I conviventi registrati possono affidare ad un contratto la regolamentazione dei loro aspetti economici. Si tratta di una grande opportunità per l’ampio contenuto cui si prestano, con l’unico limite di trattarvi questioni attinenti l’ambito patrimoniale dei conviventi: luogo nel quale i conviventi convengono di risiedere, aspetti relativi alla reciproca contribuzione e necessità della vita comune cui far fronte, adozione del regime della comunione dei beni.  

 

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LEGGE 6 maggio 2015, n. 55

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi. (15G00073) (GU n.107 del 11-5-2015 ):Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2015

Per il crescente interessamento della clientela, confermiamo essere in vigore dal 26 maggio scorso le nuove regole contenute nel testo di legge in oggetto che hanno ridotto il tempo necessario per presentare la domanda di divorzio nel caso di separazione giudiziale (1 anno di tempo), periodo che scende a 6 mesi se la separazione è stata consensuale. Tempistica a cui si unisce la previsione dell'anticipo dello scioglimento della comunione dei beni che decorre dal momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separatamente o, nel caso la divisione sia stata consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione. Le novità introdotte valgono per i procedimenti di separazione in corso che attendevano di maturare i tre anni per accedere alla domanda di divorzio. A tali modalità operative si unisce: sia la nuova negoziazione assistita (vedasi spiegazioni sotto), istituto introdotto a partire da settembre e che consente di raggiungere un accordo extragiudiziale per tramite dell'operato dei soli rispettivi legali, sia l'intesa avanti al Sindaco con la partecipazione non obbligatoria di uno o più legali (alcuni impedimenti all'utilizzo di questa procedura sono dati dall'eventuale presenza di figli e dalla necessità dei coniugi di disciplinare accordi sul mantenimento degli stessi, salve alcune recentissime eccezioni, oltre che dividere il patrimonio).  

 

COSA SONO LA MEDIAZIONE E LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLA MATERIA CIVILE.

Questi due recenti istituti, rispettivamente disciplinati dal d.l. 4 marzo 2010, n° 28 per la mediazione e dalla L. 132/2014 per la negoziazione assistita, costituiscono, in alcune materie, un preventivo ed obbligatorio tentativo di soluzione della controversia senza ricorso all'Autorità giudiziaria. La mediazione è definita come l'attività comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Quindi, in alcune materie, ad esempio se la controversia ha ad oggetto diritti reali, divisione, successione, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende ed altre come la reponsabilità sanitaria, occorerà rivolgersi preliminarmente ad un ente privato, terzo, che è l'organismo di mediazione. Tale ultimo è un soggetto giuridico titolato in forza di una iscrizione in apposito registro ministeriale ad hoc. Tale organismo curerà la procedura per tramite di una persona fisica, il mediatore, avanti cui le parti potranno comparire nella sede dell'organismo di mediazione decidendo se tentare la via conciliativa. Qui, obbligatoriamente, si dovrà essere assistiti dai propri avvocati. La negoziazione assistita, di recentissima introduzione, è divenuta anch'essa obbligatoria in alcune materie (dal prossimo 09 febbraio per esempio è condizione di procedibilità per i casi di richieste economiche non superiori a 50.000 Euro e per richieste di risarcimento danno derivante da circolazione di veicoli e natanti). Qui, se si controverte su diritti disponibili, le parti, possono stipulare una convenzione di negoziazione assistita (una sorta di patto previo) con cui le parti si obbligano a "cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia" tramite l'assistenza dei propri avvocati. Ovviamente, allo scopo deflattivo delle cause davanti il Tribunale, in entrambi i due istituti, il Giudice che fosse successivamente adito può valutare la mancata adesione o partecipazione al procedimento ai fini delle successive spese processuali e della responsabilità della parte per aver agito o resistito con mala fede o colpa grave. In ambedue i casi le due procedure appaiono indirizzate a prevenire la volontà litigiosa delle parti in contrasto le quali potranno, quindi, tentare di dare soluzione alle proprie pretese traspondendo l'eventuale accordo raggiunto in un atto che sarà un valido titolo esecutivo a tutti gli effetti. Le spese: in entrambe le procedure pare corretto rifarsi alle indicazioni di cui ai "parametri" professionali per le attività stragiudiziali o giudiziali, coniugando la scelta con la ricorrenza o meno della prosecuzione della lite avanti l'autorità giudiziaria. Con una precisa scelta il legislatore ha lasciato irrisolta la questione di porre a carico dello Stato le spese per la mediazione nel caso di ricorrenza dei requisiti per l'accesso al Gratuito Patrocinio. Per la negoziazione, quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. Circa la mediazione, sul solco della pronuncia della Cassazione n° 9529/2013 (che apre al riconoscimento del patrocinio gratuito per quelle attività svolte "in vista di una successiva azione giudiziaria"), una recente ordinanza del Tribunale di Firenze del 13 gennaio 2015, II Sez. Civile Dott.sa Breggia, conclude per la possibilità di ammettere al patrocinio a spese dello Stato la parte che all'esito della mediazione obbligatoria risolva la lite mediante l'accordo (rimandiamo alle motivazioni per le sua interessanti implicazioni evolutive). Circa la negoziazione l'art 3 della Legge di conversione precisa che "quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato." In tale ultimo caso riscontriamo anche per la negoziazione assistita sia la forte connessione e funzionalità al processo anche se non dovesse aver luogo, ed inoltre la capacità di strumento volto ad assicurare il raggiungimento di un interesse generale per aver prevenuto ed evitato il processo stesso.        

EMERGENZA CORONA VIRUS !! SCARICA TUTTI I PROVVEDIMENTI

EMERGENZA CORONA VIRUS !! SCARICA TUTTI I PROVVEDIMENTI - studio legale Potenti

 

Emergenza "Covid-19" c.d. corona-virus. In allegato il file con links di tutti i provvedimenti assunti per far fronte all'emergenza.

  

 


 

 

aggiornamenti sulle novità internet: cyberbullismo, il testo in parlamento

aggiornamenti sulle novità internet: cyberbullismo, il testo in parlamento - studio legale Potenti

"LA RETE"   A CURA DI MANFREDI POTENTI

UN PERIODICO AGGIORNAMENTO SULLE NOVITA' GIURISPRUDENZIALI E NORMATIVE DELLA RETE, REDATTO IN BASE ALLE ESPERIENZE SINO AD OGGI MATURATE DALLO STUDIO LEGALE O CON LA SEMPLICE CITAZIONE DELLE MASSIME NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN MATERIA CIVILE E PENALE CHE PRESENTINO CONSEGUENZE NEL QUOTIDIANO.

 

In questa pubblicazione troverete: copia forense e natura documentale dell'acquisizione probatoria di messaggi wathsapp, sms ed email da uno smartphone - recentissima Corte di Cassazione -  



I reati commessi attraverso l’utilizzo del mezzo internet sono spesso di difficile perseguibilità per le caratteristiche della transnazionalità e della immaterialità della rete web. A contrario, la spesso diffusa sensazione di potersi celare dietro un apparente anonimato, spinge i frequentatori del cyberspazio ad esternare condotte disinvolte infrangendo più agevolmente la frontiera dell’inibizione che non troverebbero uguale realizzazione con simili condizioni psico-ambientali nella realtà materiale che li circonda. Il sito web è solo un indirizzo digitale dal quale non è agevole risalire al titolare della connessione da cui è partita l’azione ed il terminale utilizzato per la commissione dell’azione criminosa. Solo dopo la positiva conclusione di questa preliminare attività investigativa sarà possibile concentrare le indagini sull‘identificazione dell‘effettivo responsabile. La crescente dinamica delle relazioni internazionali è stata certamente implementata dall’introduzione dell’uso di internet. Tuttavia, la localizzazione di siti web in paesi detti “tax heaven“, come l’ormai famoso "you-porn", rendono difficoltoso alle forze di polizia accedere a forme di collaborazione e di acquisizione delle informazioni necessarie all’identificazione degli autori..........(SEGUITECI SETTIMANALMENTE SUL NOSTRO SITO)

 

copia forense copia forense [179 Kb]

TUTTE LE NOVITA' NORMATIVE, REGOLAMENTARI, ECC., DI INTERESSE QUOTIDIANO

TUTTE LE NOVITA' NORMATIVE, REGOLAMENTARI, ECC., DI INTERESSE QUOTIDIANO - studio legale Potenti

CONTINUANO ANCHE PER IL 2017 LE PUBBLICAZIONI DELLE NOVITA' DI INTERESSE QUOTIDIANO. LE "PILLOLE" PRECEDENTEMENTE PUBBLICATE SONO SCARICABILI NEL DOCUMENTO PDF POSTATO AL TERMINE DI QUESTA RUBRICA. 

 

Separazione dei coniugi: non si decade dal beneficio prima casa in caso di vendita precedente il quinquennio dipendente da accordi di separazione

 

Secondo le Entrate, il caso in esame deve essere risolto avendo riguardo alla norma recata dall’articolo 19 della legge 74/1987 che esonera da qualsiasi tassazione ogni atto connesso al procedimento di scioglimento del matrimonio. Questa norma viene estesa anche all’ambito della separazione coniugale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999. Ora, tale norma è stata via via interpretata in modo sempre più estensivo. Oggi si è riivati ad una costante opinione per la quale non si decadrebbe dall’agevolazione, per mancato riacquisto, in caso di alienazione infra quinquennale, la quale venga posta in essere nell’ambito di un procedimento di separazione coniugale, sia se un coniuge aliena la casa all’altro coniuge (Cassazione 3753/2014, 2111/2016 e 8104/2017) sia se i coniugi alienino la casa a un terzo, in quanto, stante la filosofia della norma in questione, non ha senso limitarne la portata ai trasferimenti infra coniugali (Cassazione 7966/2019).

 

 

Verifiche sull'uso del contante sino a 10.000 Euro

 

Interventi mirati. Le comunicazioni serviranno a dettagliare meglio il rischio di operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Da ieri è partito il monitoraggio mensile, da parte delle banche, sulle movimentazione in contanti da 10mila euro in su. Banche e intermediari finanziari devono comunicare periodicamente gli sforamenti dei contanti. Entro il 16 settembre banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento ed eventuali succursali italiane dovranno inviare all’Unità di Informazione Finanziaria tutti i movimenti in entrata o uscita, pari o superiori a 10mila euro in contante per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto. Si tratta, di "controlli" e non di "divieti", siamo fuori dal perimetro delle segnalazioni per operazioni sospette (Sos) ma comunque, secondo la Gdf e la Direzione investigativa antimafia, in un ambito che deve essere monitorato per incrociare informazioni su chi è troppo appassionato al contante, strumento anonimo e non tracciabile. L'obbligo, già introdotto nel 2017 con le modifiche al decreto antiriciclaggio (Dlgs 231/2007) , è stato meglio dettagliato dal Provvedimento dell’Uif del 28 marzo scorso.

 

 

Aggiornamento del diritto di copia

 

aumento dello 0,8%, degli importi del diritto di copia e di certificato previsto dal Testo unico in materia di spese di giustizia (Dpr 115/2002). Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio il decreto del ministero della Giustizia datato 4 luglio 2018 con le nuove tabelle di riferimento. 
L’articolo 274 del Testo unico impone l’adeguamento della misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente. In questo triennio l’Istituto di statistica ha rilevato una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo dello 0,8%, di conseguenza il ministero della Giustizia ha provveduto ad aggiornare gli importi -base, a partire da quello del diritto di certificato – previsto dalle lettere a) e b) dell’articolo 273 del Testo unico – che passa a 3,87 euro (dai 3,84 euro indicati nel precedente decreto ministeriale del 7 maggio 2015).

 

 

 

 

Astensione udienze Avvocati. Limite imputato in custodia cautelare

 

la Corte Costituzionale con la sentenza 180 depositata il 27 luglio 2018 interviene sul problema dell'astensione dalle udienze da parte degli avvocati allorché questo diritto inteferisca con la disciplina della libertà personale del proprio assitito. La Corte dichiara incostituzionale l’articolo 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 recnte "Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" nella parte in cui consente al Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati di consentire una astensione nei procedimenti e nei processi nei quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare. 

il Tribunale ordinario di Reggio Emilia aveva rimesso alla Corte la questione con due diverse ordinanze di maggio e giugno 2017, Il tribunale ha rilevato il fatto che valori costituzionali come la libertà personale e il diritto alla difesa risultano in secondo piano rispetto al diritto all’astensione. Per la Corte costituzionale il tribunale ha agito correttamente quando ha fatto proseguire le udienze nonostante lo sciopero dei difensori. In base all’articolo 13 della Costituzione, infatti, afferma la Corte Costituzionale, è solo il legislatore che può intervenire in una materia che incida sulla libertà personale e sulla durata della cutodia cautelare e non un codice di autoregolamentazione 

 

 

 

Entrate in vigore modifiche al Codice Deontologico Forense

 

Il 12 giugno 2018, entrano in vigore le modifiche al Codice Deontologico Forense, già pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile scorso. Alleghiamo il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nella sezione "incarichi"

 

Supermercati: il Consiglio di Stato 263/2018 sulle borse di plastica a pagamento.

 

Il Consiglio di Stato con il parere 263/2018, definisce la vicenda delle borse shopper dei supermercati. La scorsa estate il decreto Mezzogiorno (Dl 91/2017), nel recepire la direttiva Ue 2015/720, aveva cercato di ridurre l’uso di sacchi di plastica. Si imponeva da gennaio 2018 l’utilizzo esclusivo di plastica biodegradabile per i sacchettini ultraleggeri con i quali si pesano e si prezzano i prodotti sfusi. Il ministero della Salute ha infatti richiesto al Consiglio di Stato un chiarimento sulla vicenda. I giudici di Palazzo Spada, premesso considerando a premesso che “la necessaria onerosità risponde alla finalità di sensibilizzare il consumatore relativamente all’utilizzo della borsa in materiale plastico, in quanto prodotto inquinante”, afferma poi come “non sembra consentito escludere la facoltà del loro acquisto all’esterno dell’esercizio commerciale nel quale saranno poi utilizzati”. Per l’effetto, i cittadini sono legittimati a portarsi i sacchetti da casa e i negozianti non possono impedirglielo. Con un solo limite, dato che non ogni involucro risulta idoneo all’imballaggio degli alimenti, il parere non libera totalmente il consumatore. Il titolare dell’esercizio commerciale, infatti, dovrà verificare l’idoneità degli shopper. Per legge - ricordano i giudici - il negoziante risponde in sede penale della sicurezza dei suoi prodotti e, quindi, anche delle modalità con le quali vengono portati via da clienti. Se queste non consentono di garantire la sicurezza, sarà suo compito “vietare l’utilizzo dei contenitori autonomamente reperiti”. Su tale ultimo inciso non mancheranno di certo future ed interessanti conseguenze giurisprudenziali.

 

 

 

Compensi al legale ammessi anche a processo chiuso

 
I compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato si possono liquidare anche dopo il deposito della sentenza che chiude il processo. Lo sostiene il Tribunale di Reggio Emilia (giudice Morlini) in un’ordinanza del 6 dicembre derivante dall'opposizione prevista dall’articolo 170 del Dpr 115/02 per la liquidazione dei compensi. Accogliendo il ricorso, il giudice ricorda che la legge di Stabilità 2016 (la 208/15), nel comma 783 del suo unico articolo, ha aggiunto all’articolo 83 del Dpr 115 il comma 3-bis, secondo cui il decreto di pagamento al difensore della parte ammessa al patrocinio va "emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta".
Il tribunale osserva che, secondo alcune pronunce, tale norma impedirebbe al giudice di adottare il decreto quando il processo è già concluso. Altre decisioni hanno, invece, ritenuto che il comma 3-bis il contrario, in assenza di un’esplicita norma. Il tribunale aderisce alla seconda tesi: il comma 3-bis non prevede un termine per chiedere la liquidazione. D’altra parte, non è sempre agevole sapere se occorra presentare la domanda di liquidazione; come, ad esempio, quando il giudice trattenga la causa su una questione preliminare e dunque il provvedimento potrebbe non definire il processo. La conclusione raggiunta dal tribunale di Reggio Emilia ha trovato l’avallo del ministero, che, con circolare del 10 gennaio scorso, ha affermato che il comma 3-bis "non ha introdotto un termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato per l’attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato".

 

 

 

DIRETTIVA 2016/680/UE protezione dati - approvato schema di decreto legislativo -   

 

in attuazione della direttiva 2016/680/UE, il Consiglio dei Ministri ha approvato in data di giovedì 08 febbraio uno schema di decreto legislativo che prevede elevate sanzioni fino a 150mila euro in caso di irregolarità nella gestione dei dati personali da parti dei soggetti delegati al trattamento «a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzioni di sanzioni penali.
Con questo testo si disciplinano le regole di gestione dei dati personali non solo da parte degli uffici giudiziari, ma anche di tutti quegli organismi che si occupano di svolgere indagini o verifiche di ordine pubblico. La norma ha l’obiettivo di fornire una regolamentazione organica del trattamento dei dati personali delle persone fisiche legate ad aspetti penali, che supera e sostituisce quella già disciplinata nei titoli primo (principi generali) e secondo (regole generali per il trattamento dei dati) del Codice (Dlgs 196/2003).
Stando allo schema di decreto, si rischiano sanzioni da 50mila a 150mila euro nel caso in cui i dati non siano trattati in modo lecito e corretto e siano trattati per finalità diverse. Si va da 20mila a 80mila euro, invece, qualora ci siano violazioni delle disposizioni che regolano l’esercizio dei diritti di informazione, accesso, rettifica o cancellazione dei dati personali e limitazione del trattamento. Lo scopo del provvedimento è creare un unico testo dedicato alla complessiva disciplina del trattamento dei dati personali in ambito penale, con l’obiettivo di creare un verso e proprio statuto, contenente i principi generali di regolamentazione della materia.

 

TASSI DI INTERESSE LEGALE ALLO 0,3 % ANNUO

 

con DECRETO 13 dicembre 2017 a modifica del saggio di interesse legale (GU n.292 del 15-12-2017), la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' stata fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

 

 

NOTIFICAZIONE PEC PRESSO CAMERA DI COMMERCIO

 

 

 

Nei casi in cui il concessionario della riscossione sia impossibilitato a notificare la cartella di pagamento tramite posta certificata per impossibilità di rinvenire nell’elenco Ini-Pec alcun indirizzo valido e attivo del contribuente che ne è obbligato, è legittima la notifica dell’atto esattivo attraverso il deposito telematico presso gli uffici della Camera di commercio e la conseguente pubblicazione dell’avviso di deposito sul sito di Infocamere. Interviene a precisarlo la sentenza della Ctp Milano 6464 del 21 novembre 2017. Infatti, nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene solo con tali modalità all’indirizzo risultante dall’indice Ini-Pec. "Se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo la notificazione deve eseguirsi mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della stessa (Infocamere) dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente di riscossione", analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.

 

 

 

ROTTAMAZIONE BIS PER LE CARTELLE ESATTORIALI 

 

Con emendamento al Dl fiscale già all'esame della Commissione Bilancio del Senato è approvata una "rottamazione-bis" che potrà essere applicata anche per le vecchie cartelle. L’emendamento prevede la riapertura della definizione agevolata per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2016. IN PARTICOLARE SI PREVEDE:

La riammissione di chi, avendo aderito alla prima rottamazione, con domanda presentata entro il 21 aprile 2017, non ha pagato la prima rata o entrambe le rate scadute nei mesi di luglio e settembre; sarà riammesso solo se, entro il 30 novembre (termine allungato al 7 dicembre 2017), pagherà le rate non pagate, senza altri addebiti;
l’applicazione della definizione per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
l’accesso alla rottamazione dei contribuenti che non erano stati ammessi perché non in regola con le rate scadute al 31 dicembre 2016, sui piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016.

 

 

CONSIGLIO DI STATO SU ILLEGITTIMITA' REGOLAMENTO COMUNALE CHE DIFFERENZIA L'IMPORTO T.I.A. TRA RESIDENTI E NON RESIDENTI MAGGIORANDO PER QUESTI ULTIMI.

 

 

È illegittimo il regolamento comunale sulla Tia che fissa delle tariffe più alte per le utenze domestiche dei non residenti rispetto a quelle previste per i soggetti residenti. Il Consiglio di Stato ha così deciso con la sentenza n. 4223 del 6 settembre 2017, annullando regolamento e delibera tariffaria Tia adottato da un Comune. Si tratta peraltro di un principio estensibile alla Tari, considerata la sostanziale continuità del nuovo tributo con la "Tia 1" e l’applicazione dello stesso metodo normalizzato adottato con il Dpr 158/99.

 La questione riguarda la decisione di un Comune di ripartire i costi del servizio rifiuti, per le utenze domestiche, tra soggetti residenti e non residenti, con l’aggravio sui secondi della maggior parte del costo del servizio. Il Consiglio di Stato, dopo una ricognizione sul quadro normativo del prelievo sui rifiuti, dal Testo unico sulla finanza locale del 1931 al Dlgs 152 del 2006, afferma che la c.d. "TIA 1" è una tassa finalizzata a consentire la copertura dei costi del servizio, non anche un’atipica forma di prelievo sul reddito o sul patrimonio. Da ciò consegue che i Comuni non possono determinare le tariffe in libertà, generando irragionevoli o immotivate disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee, giustificandoli con argomenti estranei allo specifico contesto. La decisione avrà inevitabili ed importanti ripercussioni su tutti i bilanci degli enti comunali e non mancherà di destare accese discussioni.

 

 

 

 

 

OBBLIGO VACCINI PER MATERNE ED ASILI

 

E' inserito nell'ordinamento nazionale l'obbligo vaccinale per iscrivere a nidi, materne e scuole e, fino ai primi due anni delle superiori, bambini e ragazzi da zero a 16 anni. Il via libera, con voto di fiducia, è arrivato il 28/07/2017 dalla Camera dei deputati e, nel passaggio parlamentare il decreto legge è stato modificato dal Senato. Infatti ed a seguito di varie considerazioni di opportunità si è alleggerita la parte punitiva, come le multe per le inottemperanze - inizialmente previste fino a 7.500 euro e ora ridotte tra 100 e 500 euro. E inoltre, lo sfoltimento della lista dei vaccini obbligatori, scesi da 12 a dieci. Meningocco C e B, inizialmente d'obbligo, anche per motivi di costi sono stati inseriti tra le quattro profilassi non d'obbligo.

 

 

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E ROTTAMAZIONE DEI RUOLI "EX-EQUITALIA"

In base ad istruzioni resa in queste ore dall'Agenzia Entrate Riscossione in caso di pignoramento presso terzi iniziato prima della presentazione della domanda di rottamazione, l’agente della riscossione dovrebbe restituire al debitore quanto riscosso in eccedenza rispetto all’importo della definizione agevolata. L’affermazione è nelle istruzioni dell’Aer e, se venisse confermata potrebbe rappresentare un vantaggio non di poco conto per i debitori. È una questione sulla quale Equitalia non si era mai pronunciata chiaramente in precedenza.  
Il problema nasce dalla previsione contenuta nell’articolo 6, comma 5, Dl 193/16, a mente della quale la presentazione dell’istanza di definizione agevolata determina il blocco delle azioni esecutive e delle misure cautelari. Per le azioni di recupero già in corso, l’effetto inibitorio opera salvo che la procedura non sia già in uno stadio molto avanzato. Nell’ipotesi del pignoramento presso terzi, la norma stabilisce che ciò accade quando vi è stato provvedimento di assegnazione del credito da parte del giudice dell’esecuzione. Nel caso del pignoramento esattoriale, però, non vi è intervento del tribunale in assegnazione. Ecco per ciò il dubbio sugli effetti della adesione alla procedura agevolata. Equitalia ha sempre affermato che, una volta che il terzo si sia dichiarato debitore del soggetto pignorato, si realizza l’assegnazione giuridica del credito. Di conseguenza, l’esecuzione prosegue sino alla fine anche dopo la presentazione della domanda. Si precisa ora che se la somma incassate dovessero eccedere gli importi dovuti in base ai titoli; dei carichi non definibili, dei carichi definiti, ed infine carichi residui la differenza dovrebbe venire rimessa al debitore. Potremmo dedurre che incassato il debito originario la differenza ottenuta in base al nuovo credito risultante da rottamazione dovrebbe venire rimborsata al debitore medesimo. 

 

BENI CULTURALI, VIA LIBERA ALLA CAMERA AL DISEGNO DI LEGGE SUI DELITTI CONRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Il testo, ora al Senato, è composto da 6 articoli che armonizzano le sanzioni penali attualmente divise tra codice penale e codice dei Beni culturali. Si introducono nuovi reati, innalzando le pene vigenti e prevedento una aggravante nei reati comuni con oggetto un bene culturale. Previsioni che vanno dal furto, appropiazione indebita, ricettazione, riciclaggio, illecita detenzione, violazione in materia di alienazioni, uscita o esportazione illecite, danneggiamento, deturpamento, imbrattamento ed uso illecito, devastazione, saccheggio, contraffazione, attività organizzate per il traffico illecito. Interessante il nuovo aumento di pene che fa scattare l'arresto in flagranza, il processo per direttissima o le intercettazioni telefoniche. Aggiornato anche il catalogo dei reati per i quali scatta la responsabilità amministrative ex L. 231/2001

 

TUTELA DEI CORPI POLITICI, AMMINISTRATIVI O GIUDIZIARI E DEI LORO SINGOLI COMPONENTI

 

Approvato definitivamente alla Camera verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale per la definitiva approvazione. Il testo di legge è stato voluto a tutela dei sindaci e prevede che "la violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario ed anche ai singoli componenti sia punito con la reclusione da 1 a 7 anni con procedibilità d'ufficio e la possibilità di adottare la custodia cautelare in carcere ed aprire le intercettazioni. Pena aumentata fino ad un terzo se l'intimidazione è commessa con le armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico od avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete. Stessa sorte per chi commette il reato per deviare, ritardare od impedire l'emissione di un provvedimento, anche legislativo. l'arresto per questi reati sarà obbligatorio in flagranza. Le nuove norme si applicheranno anche a tutela degli aspiranti consiglieri comunali, minacciare un candidato costerà da 2 a 5 anni di relcusione. Sarà costituito un osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali che con successivo decreto troverà regolmentata la composizione ee il funzionamento.  

 

ANCHE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE DI TIPO TRANSITORIO E' APPLICABILE LA CEDOLARE SECCA AL 10% 

 

L'Agenzia delle Entrate scioglie un dubbio interpretativo riguardo l'applicabilità della cedolare secca agevolata al 10% ai contratti di locazione da 1 a 18 mesi (L. 431/1998 e DM 30 dicembre 2002) che siano stipulati in uno dei capoluoghi di provincia e nelle aree metropolitane. Questi tipi di contratto prevedono un obbligo del proprietario di adeguamento del canone secondo le cifre di cui agli accordi territoriali, validi appunto in determinate aree urbane. Il chiarimento delle Entrate ha natura interpretativa e si applica anche al passato. Chi infatti avesse corrisposto il 21% dell'importo cedolare potrà presentare una dichiarazione integrativa a favore per recuperare la differenza. I Comuni nei quali di applicherà questo regime agevolato sono tutte le aree definite Metropolitane come Firenze, Milano, Roma, Venezia, Genova, Bologna, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania ed i comuni con essi confinanti. 

 

 

 

ARRIVA IL FONDO A TUTELA DEL CONIUGE IN STATO DI BOSOGNO

con la L. 208/2015 si è previsto un fondo di solidarietà per il coniuge che versa in stato di bisogno che diviene oggi operativo. Si tratta di un contributo previsto nel caso di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento deciso dall'autorità giudiziaria in sede di seprazione. Sulla G.U. del 17 gennaio 2017 è stato pubblicato il decreto del ministero della Giustizia del 15 dicembre. Il Decreto individua nei Tribunali dei capoluoghi dei distretti di corte d'appello le sedi giudiziarie alle quali indirizzare la richiesta di accesso al fondo. Potrà accedervi il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'art. 156 Cc. La domanda deve essere presentata nella cancelleria del Tribunale nel cui circondario è sito il Comune di residenza del richiedente. Dovrà essere indicato il proprio conto corrente l'indicazione della misura di inadempimento e che la maturazione è successiva all'entrata in vigore della legge. Occorre comunicare i dati reddituali del coniuge inadempiente e, se dipendente anche la circostanza che pure il datore si sia negato dal corrispondere direttamente il mantenimento come previsto dall'art. 156 Cc VI comma. Importante per il richiedente è che il proprio isee sia inferiore od uguale a 3.000 Euro e che vi sia uno stato di disoccupazione per cui non si sia rifiutato di offerte di lavoro. Valutata l'ammissibilità della domnanda il presidente del Tribunale la trasmette al ministero della Giustizia per il pagamento.     

 

 

 

MESSA ALLA PROVA: LA NOTA DELL'INAIL SULLA QUESTIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RICHIEDENTI PROCEDIMENTO DI "MESSA ALLA PROVA" 

 

Con una nota pubblicata il 12 gennaio 2017 Inail informa che come previsto dalla Legge di Bilancio 2017, spetterà anche alle persone ammesse all’istituto della messa alla prova la copertura assicurativa. L’estensione assicurativa sarà coperta da un fondo sperimentale (LEGGE 114 DEL 2014di 5 milioni di euro istituito presso il Ministero del Lavoro che integrerà i costi Inail.

 

La messa alla prova è stata introdotta dalla L. n° 67 del 2014 ed è una pena alternativa che riguarda reati minori con pena inferiore ai quattro anni che consiste in lavori di pubblica utilità non retribuiti da svolgere in luoghi statali (Stato, Regioni, Province, Comuni, Asl) oppure organizzazioni di volontariato.

La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208  recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)" entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2016 prevede all'art. 1 comma 312: "In via sperimentale, per gli anni 2016 e  2017,  e'  istituito presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  un  Fondo finalizzato  a  reintegrare  l'INAIL  dell'onere   conseguente   alla copertura degli  obblighi  assicurativi  contro  le  malattie  e  gli infortuni, tenuto conto di  quanto  disposto  dall'articolo  4  della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti  beneficiari  di ammortizzatori e di  altre  forme  di  integrazione  e  sostegno  del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in  attivita'  di volontariato a fini di utilita' sociale in favore di  comuni  o  enti locali, nonche' in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attivita' volontarie e gratuite  ai  sensi  dell'articolo  21,  comma 4-ter, della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  degli  stranieri richiedenti asilo in possesso del  relativo  permesso  di  soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22,  comma  1,  del  decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. la LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019". (16G00242)in vigore dal 01/01/2017 all'art. 1 comma 86 prevede "All'articolo 1, comma 312, della legge  28  dicembre  2015,  n. 208, dopo le parole: «legge 26 luglio 1975, n. 354,» sono inserite le seguenti: «dei soggetti impegnati in lavori di pubblica  utilita'  ai sensi dell'articolo 186, comma  9-bis,  e  dell'articolo  187,  comma 8-bis, del codice della strada, di  cui  al  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del  testo  unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n. 309, e dell'articolo 168-bis del codice penale» Il comma 87 prevede invece che: "Per le finalita' di cui al comma 86 del presente  articolo,  il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' integrato di euro 3 milioni per l'anno 2017". 

L’estensione assicurativa riguarderà inoltre condannati per guida in stato d’ebrezza o sotto effetto di stupefacenti, tossicodipendenti condannati per reati lievi legati alle sostanze e sanzionanti con lavori di pubblica utilità

 

 

 

Utilizzo obbligatorio da parte del fisco delle notifiche via PEC per professionisti ed imprese

 

Dal primo luglio 2017 gli atti impositivi saranno notificati all'indirizzo PEC alle imprese individuali o costituite in forma societaria ed ai professionisti iscritti in albi od elenchi istituiti con legge dello stato. Il decreto fiscale prevede nella parte relativa alle semplificazioni che anche avvisi ed altri atti dovranno essere notificati con questo mezzo. Particolare attenzione andrà posta al mancato recapito, ove il testo di legge prevede la possibilità di ulteriore tentativo dopo almeno 7 giorni ed anche al successivo deposito nell'area riservata del sito di Infocamere.  

 

Assicurazione obbligatoria avvocati. (vedi FILE ALLEGATO IN RUBRICA A FONDO DI QUESTA PAGINA)

 

approda in Gazzetta Ufficiale n° 238 del 11-10-2016 il DECRETO 22 settembre 2016, recante "condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilita' civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato. Tra le novità i maggior rilievo l'obbligo di copertura assicurativa contro gli infortuni che possono verificasi nella sede di lavoro ed all'esterno e per cui il comme I del art 4 del decreto reca: "l'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L."

 

 

 

Altra importante novità della Corte Costituzionale. Incostituzionale la norma della "Legge 104" che consente di assentarsi da lavoro solo a coniuge e parenti.

il convivente more uxorio ha diritto di fruire dei tre giorni di permesso al mese che consentono di assentarsi dal lavoro per assistere familiari con gravi handicap. La dichiarazione di incostituzionalità avvenuta con la sentenza n° 213/2016 depositata il 23 settembre colpisce l0art. 33 comma 3 della L. 104/1992 che non comprende i conviventi trai familiari più stretti. Il caso, proveniente dal Tribunale di Livorno riguarda una lavoratrice che si era vista negare i permessi per assistere il compagno affetto da morbo di Parkinson. La finalità della legge è per la Corte quello di assicurare in via prioritaria la continuità delle cure e dell'assistenza del disabile che si realizzi in ambito familiare. Ed il diritto alla salute rientra certamente in quelli inviolabili e garantiti dall'art. 2 della Carta costituzionale, sia in quanto soggetto come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. E' quindi irragionevole, dice la Corte, che nell'elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità. Incostituzionalità non tanto quindi perchè non si equipara coniuge a convivente quanto per la contraddizione logica dato che la norma vuole tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile, circostanza che nel caso unifica la situazione di assistenza da parte del coniuge o familiare di secondo grado e quella fornita dal convivente, che viene inserito ad ogni effetto tra quelli della prima cerchia di beneficiari dei permesso assieme a coniuge, parente o affine entro il secondo grado.  

 

 

La sentenza n° 201/2016 della Corte Costituzionale rende obbligo di avviso di opzione della messa alla prova nel decreto penale.

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata l'istanza di incostituzionalità sollevata dal Tribunale di Savona il quale, a margine di un decreto penale, in udienza di opposizione, vedeva l'imputato richiedere l'estinzione del reato mediante un programma di messa alla prova già concordato con l'UEPE. Il giudice rilevava l'impossibilità di rimettere nei termini l'imputato dato che la richiesta doveva essere presentata contestualmente all'atto di opposizione. Il mancato avviso nel decreto penale comporterebbe una violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. ed una discriminazione rispetto ad altri imputati con riti ordinari. Questi ultimi all'atto di chiusura della fase procedimentale vengono avvisati della possibilità di richiedere riti alternativi. La messa alla prova ha effetti sostanziali poichè estingue il reato attraverso un rito speciale alternativo al giudizio. Pertanto, ed a fronte della circostanza che la richiesta di riti alternativi costituisce anch'essa una modalità tra le più qualificanti di esercizio del diritto di difesa, la Corte ritiene l'avviso all'imputato una garanzia essenziale e per cui l'irragionevolezza dell'art. 460 C.p.p. nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova.  

 

 

La legge di conversione del Decreto enti locali - riammissione rateizzi Equitalia

 

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (attualmente appena licenziato con primo via libera dalla Camera dei Deputati) saranno oggetto della possibile riammissione alla dilazione non solo le rateazioni ordinarie ma anche quelle in proroga e le maxidilazioni di 120 rate con unica condizione: la decadenza deve essere intervenuta al 1° luglio 2016. La nuova rateazione decade con il mancato pagamento di sole 2 rate. Non è indispensabile il pagamento delle rate già scadute e gli effetti saranno quelli previsti nella riforma della riscossione e di cui al d.lgs 159/2015. Si segnala l'elevazione da 50 a 60.000 Euro del limite per chiedere nuova dilazione senza allegare alcuna documentazione.

 

 

Incostituzionale il mancato avviso sulla facoltà di richiedere messa alla prova

 

Con la sentenza n. 201 del 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova.

 

 

Risoluzione Agenzia delle Entrate 24/E Interpello - Art. 11 legge 27/luglio/2000, n° 2012 su "Trattamento fiscle ai fini dell'imposta di bollo dei certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari

 

il parere dell'Agenzia delle Entrate sul quesito di cui in oggetto è di sicuto interesse per tutti i colleghi Avvocati. Infatti, sulla base ad un concetto di "antecedenza" che può essere legittimamente assegnato al certificato anagrafico allorchè il detto sia funzionalmente collegato ad una notifica di atto giudiziario o provvedimento processuale, anche ad esso si estendono i benefici di cui all'art. 18 DPR 115/2000. La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate precisa per l'effetto che "anche i certificati anagrafici possono beneficiare del regime di esenzione dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del DPR, n° 115, qualora "antecedenti" "necessari" e "funzionali" ai procedimenti giurisdizionali". Così, "anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenenrsi esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18 del DPR 115 del 2002 in quanto trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale. In tale evenienza, sul certificato rilasciato senza il pagamento dell'imposta di bollo andrà indicata la norma di esenzione, ovvero l'uso cui tale atto è destinato." 

 

 

 

Conversione in legge del Dl 18/2016: regolamentazione interessi da scoperti di conto e c.d revolving

 

il nuovo testo di legge introduce un principio per il quale gli interessi debitori non possono produrre altri interessi, art. 120 testo Unico Bancario ("gli interessi debitori maturati, ivi comrpesi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori..e sono calcolati esclusivamente per sorte capitale". Ci sono delle eccezioni alla regola quali, l'anatocismo per gli interessi moratori, per loro natura sottratti al divieto e destinati a capitalizzarsi annualmente, e quelli da apertura di credito in conto corrente e da sconfinamento, che sono conteggiati ogni 31 dicembre e divengono esigibili il 1° di marzo dell'anno successivo (con possibile autorizzazione dell'addebito da parte del cliente nel momento in cui questi divengono esigibili). Circa il conteggio degli interessi creditori (e degli interessi debitori) la periodicità deve essere non meno che annuale e gli interessi si conteggiano al 31 dicembre di ogni anno, e, in ogni caso, al termine del rapporto in base al quale essi sono dovuti.   

 

 

Datori di lavoro risarciti dalle compagnie aeree per ritardo sui voli dei dipendenti

 

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha depositato la sentenza del 17 febbraio nel procedimento C-429/14 nella quale interpreta la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 nei suoi articoli 19,22,29 ne senso di ritenere il vettore aereo che ha concluso un contratto di trasporto internazionale con un datore di lavoro, di persone trasportate quale passeggeri, responsabile nei confronti di tale datore di lavoro per i danni derivanti dal ritardo dei voli effettuati. Infatti, dice la Corte, i danni derivanti da spese supplementari sostenute dal datore di lavoro nel limite "per passeggero" fissato da detta disposizione. Il risarcimento accordato a tali persone non può in nessun caso superare il cumulo di tutti i irisarcimento che potrebbero essere concessi a tutti i passeggeri interessati, qualora questi ultimi agissero individualmente. 

 

Dal 12 marzo 2016 obbligatoria la regola del D.lgs 151/2015 per le dimissioni rassegnate con la procedura telematica

 

 

dal prossimo 12 marzo 2016 diventa operativa la norma inserita nel D.lgs 151/2015 che obbliga il lavoratore dimissionario a dare comunicazione delle proprie dimissioni con un nuovo procedimento complesso informatico. La legge considererà nulla qualsiasi comunicazione diversa da quella telematica. Qualora il lavoratore si dimettesse alla "vecchia maniera" e non si presentasse più a lavoro il rapporto rimarrebbe in essere, con onere del datore di attivare un ordinario procedimento di licenziamento. Dal 12 marzo, una volta comunicate al lavoratore le dimissioni, questi dovrà ottenere dall'Inps un codice identificativo personale, che verrà spedito solo per posta ordinaria (salvo ci si serva di un intermediario abilitato con sue credenziali).   

 

 

Tempi certi per l'emissione del decreto di pagamento dell'onorario del Consulente del giudice, del Consulente tecnico di parte ed all'avvocato per difesa con patrocinio a spese dello Stato. 

 

la legge di Stabilità per il 2016 n° 208/2015, prevede al comma 783 una modifica all'art. 83 del DPR 115/2002. Un comma 3 bis aggiunto al predetto testo normativo, il  "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", prevede che il decreto di liquidazione del giudice debba essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta. Viene eliminata la cesura tra il provvedimento che chiude la causa e quello di liquidazione dei compensi. Di conseguenza non sarà più consentito vanzare la richiesta quando il procedimento è già stato definito. Sarà dichiarata tardiva l'istanza prodotta dopo la pronuncia del provvedimento di cui alla fase della procedura cui si riferisce la richiesta di liquidazione. Il comma 3-bis dispone che il decreto sia emesso dopo "relativa richiesta". Senza espressa richiesta del difensore non sarà quindi possibile per il magistrato procedere ad una liquidazione d'ufficio dei compensi che gli spettano. La richiesta, ad esempio nel caso del processo penale (ma anche nel giudizio civile quando ad esempio vi è rinuncia alla concessione dei termini per comprse conclusionali e repliche ed il Giudice pone subito in decisione), dovrà quindi essere formulata prima della pronuncia finale, anche oralmente e rimettendosi magari all'applicazione dei parametri o delle tabelle dell'ufficio, pur senza aver depositato una nota spese. Nulla cambia per il caso degli ausiliari del giudice e per cui la Cassazione aveva già stabilito doversi procedere alla liquidazione compensi non oltre il deposito della sentenza che definisce il giudizio e regola gli oneri processuali. Il Decreto di pagamento, che ricordiamo va pronunciato (come ha osservato la sentenza della Cassazione n° 7504 del 2011) con atto separato e distinto dalla sentenza, deve intervenire quindi contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza. 

 

 

Locazioni: obbligo di comunicazione dell'avvenuta registrazione al conduttore ed all'amministratore di condominio

 

l'art. 1 comma 59 della legge 208/15 è intervenuto sull'articolo 13 della L. 431/98 che disciplina i "patti contrari alla legge" nell'ambito delle locazioni abitative. La nuova norma dispone testualmente che: "è fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei succesivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 numero 6) del codice civile".

approfondimento nella pagina "novità in materia immobiliare"

 

 

 

 

Negoziazione: disponibile il modello per la richiesta delle agevolazioni fiscali

 

 

Approda nella GazzettaUfficiale del 08/01/2016 il decreto con le istuzioni per ottenere l'agevolazione fiscale per le procedure di negoziazione ed arbitrati positivamente conclusi nel corso del 2015 e nel limite di Euro 250. Il decreto detta le regole per ottenere il credito di imposta. A partire dal 10 gennaio sarà disponibile sul sito www.giutizia.it   il modulo che dovrà essere compilato dalla persona che ha corrisposto il il compenso all'avvocato che lo ha assistito in uno o più dei procedimenti di negoziazione assistita conclusisi positivamente con un accordo o negli arbitrati arrivati al traguardo con redazione del lodo. ALLA RICHIESTA VA ALLEGATA UNA COPIA DELL'ACCORDO DI NEGOZIAZIONE O COPIA DEL LODO ARBITRALE ed una prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (compito questo ultimo rimesso dl testo di legge istitutivo della negoziazione, direttamente ai legali). Il riconoscimento del credito questo avverrà in maniera proporzionale, tenuto conto del numero delle richieste e del budget di 5 milioni disponibile quest'anno. Il Ministero della Giustizia comunicherà al richiedente il credito ammesso, che sarà poi scaricabile dalla dichiarazione 2016 per i redditi 2015. 

 

 

Finanziaria per il 2016 - reintrodotta una mini-sanatoria per gli "affitti in nero" già oggetto di pronuncia di incostituzionalità.

 

La c.d. "legge di stabilità" per il 2016, approvata in sede parlamentare ha modificato l'art. 13 della L. 431/98, introducendo una specie di "condono" per i già noti contratti di locazione "sanzionatori" che nascevano dall'autodenuncia dell'inquilino circa la situazione di fatto esistente e non registrata entro i termini di legge. Si prevede ora al comme 5 dell'art 13: "Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l’importo del canone di locazione dovuto ovvero dell’indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell’immobile, nel periodo considerato". Quei rapporti, con un canone pari al triplo della rendita catastale, vengono così imposti al proprietario.

La normativa riguardante tali contratti era stata dichiarata incostituzionale per ben due volte (sentenze nn. 50/2014 e 169/2015). Nonostante ciò, la norma appena approvata fa salvi nuovamente gli effetti prodotti, e stabilisce nel triplo della rendita catastale il canone dovuto per tali contratti fino al 16 luglio 2015, così retroagendo ai fini degli effetti di cui al nuovo art 13 della L. 431/98 come modificato dalla L. fininziaria ed a cui si rimanda nella rubrica "immobili" di questo sito. 

 

 

 

 

Misura interessi legali: dono di fine anno ai cittadini da parte del Governo 

 

Dal 1° Gennaio 2016 gli interessi legali saranno ridotti dallo 0,5% al 0,2% così comportanto vistose convenienze in materia di ravvedimento per pagamento somme all'erario. La riduzione è disposta dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Economia dell' 11 dicembre 2015 pubblicato sulla G.U. n° 291 di ieri. Si stabilisce che la misura del saggio degli interessi legali, art. 1284 Cc, è fissato al 0,2% con decorrenza, appunto, dal 1° gennaio 2016.

 

 

 

 

Recentissima Cassazione Sez. Tributaria - n° 21621/2015. In caso di morosità del conduttore il locatore non è tenuto ad emettere fattura ne ad effettuare versamento Iva. E' tuttavia sottoposto alla imposizione diretta sui canoni anche se non percepiti, per i quali continua a valere la necessità di intervento di una causa di risoluzione del contratto.

 

La recente pronuncia riguarda un caso di locazione commericale per cui la società locatrice non aveva emesso fattura ne versato l'iva. I giudici di legittimità hanno infatti posto riferimento all'art. 3 comma 3 e art 6 del DPR 633/72 e per cui le prestazioni sono soggette ad Iva solo se rese verso un corrispettivo e si cosiderano effettuate al momento del pagamento. In tale momento sorge l'obbligo di versamento Iva. Nell'imposizione indiretta, infatti, il momento impositivo coincide con l'incasso del corrispettivo. Quanto all'imposizione diretta, i giudici precisano che per le locazioni non abitative si prevede la regola generale dell'art. 23 (ora 26) del Tuir secondo cui i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione. Sarà possibile dedurre come perdita la mancata riscossione con una prova di