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Associazione a delinquere: Corte di Cass. n° 46156/2013 su hacker di Anonymous

La violazione di sistemi informatici compiuta per il tramite della organizzazione Anonymouse configura il reato di associazione per delinquere

Continuano le novità giurisprudenziali riguardanti la qualificazione di condotte poste in essere da autori di reati operanti attraverso la rete e aderenti a gruppi d'opinione e/o movimenti. La recentissima della Corte di Cassazione n° 46156/2013 conferma corretta la lettura operata in sede di indagine, escludendo eventuali vizi di motivazione mossi dalla difesa al provvedimento del giudice del riesame per i fatti riguardanti l'azione di un giovane indagato. L'indagine giunge a far ritenere che il ragazzo operasse quale membro di una strutturata organizzazione detta Anonymous. Il giovane è infatti accusato di essere promotore/organizzatore dell'associazione finalizzata alla realizzazione di accessi abusivi e danneggiamento di sistemi informatici. La difesa argomenta che Anonymouse dovrebbe qualificarsi come "spazio di libertà" e che non vi è dietro tale sigla una organizzazione strutturata ne, un vincolo di appartenenza o programma associativo. Per la Corte, gli elementi posti a fondamento la decisione su cui si basa il Tribunale del Riesame di Roma non lasciano dubbi sull'esistenza di una vera e propria organizzazione di rete, volta a programmare e realizzare reati informatici. Vi sarebbero infatti canali di comunicazione destinati a operare sinergicamente tra più persone, collegamenti del gruppo italiano con richieste d'aiuto dall'Italia all'estero perpotenziare attacchi già programmati. Del resto in sede di riesame non sono necessarie prove, dice la Corte ma, indizi sulla "qualificata probabilità di colpevolezza" e dall'indagine si appura l'esistenza di un blog ufficiale, video di propaganda da diffondere, canali di comunicazione IRC (internet Raely Chat), per la definizione, da coordinarsi tra più persone, di obiettivi da attaccare e delle modalità di esternazione dei messaggi da rendere diffondibili. La misura cautelare inflitta al giovane è quindi da mantenersi anche in relazione al pericolo di reiterazione del reato e della possibilità di inquinamento delle prove, da desumersi dalla criptica identicabilità dei membri del gruppo e dalla natura stessa dell'attività criminale indirizzata all'illecita intrusione nei sistemi informatici.