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DI INTERESSE PER COLLEGHI E CLIENTI; IN ALLEGATO IL DOSSIER DEL CENTRO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CON LE INTERPRETATIVE SULLE NOVITA' DI CUI ALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO "CRESCI ITALIA"

                                                                           art. 9 dlgs 1/2012

Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate dal sistema ordinistico.

Il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante da adottare entro 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione. 

                                                                   PREVENTIVI PROFESSIONALI
                                                 - RICHIEDI UN PREVENTIVO -

con l'art. 9 del Dl. 1/2012 detto delle "liberalizzazioni", veniva introdotto il principio per il quale al momento dell'incarico, su richiesta del cliente, il professionista iscritto in Ordini e' tenuto ad informare il cliente della complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico. L'importo dovrà oltrecio' essere accettato dal cliente stesso. Non e' quindi sufficiente da parte dell'Avvocato comunicare la semplice previsione di spesa ma, occorre preventivare il compenso delle prestazioni rapportandolo all'"importanza dell'opera" e ricomprendervi ogni voce ed accessorio di legge.

Le norme sono in vigore per gli incarichi conferiti a far data dal 24 gennaio 2012, rimanendo esclusi tutti i compensi relativi ad incarichi in corso di svolgimento.

Il compenso comunicato al cliente e da questi accettato dovra' includere:

a) Tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione

b) Le singole prestazioni e tutte le voci di costo comprensive di spese, oneri, e contributi (anche i costi che siano anticipati dal professionista per conto del cliente e quelli necessari e documentabili per spostamenti, vitto e alloggio)

c) Le prestazioni professionali per le quali appare probabile e preventivabile la necessita' di esecuzione per il comportamento della controparte

d) Si devono indicare nel contratto gli estremi della polizza assicurativa per i danni da esercizio dell'attivita' professionale

TUTTO CIO' PREMESSO, DIVIENE POSSIBILE ANCHE PER L'AVVOCATO, AL PARI DEL SOGGETTO IMPRENDITORE, FORNIRE DEI PREVENTIVI GRATUITI CHE POTRANNO ESSERE RAFFRONTATI DAL CLIENTE CON LO SCOPO DI POTER VALUTARE LA MIGLIORE OFFERTA IN TERMINI DI RAPPORTO COSTO/QUALITA' DELLA PRESTAZIONE.

28/03/2012

 

 

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