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compensi e incarico;le norme

Legge sulla concorrenza - preventivo obbligatorio

Molte le novità derivanti dalla legge sul lavoro autonomo (81/2017, in vigore dal 14 giugno scorso) e, soprattutto, la legge sulla concorrenza (124/2017), che è diventa operativa da martedì 29 agosto.
 
segnaliamo per quanto di interesse dei nostri clienti:
 
 
IL COMPENSO 
 
 
 
In base alla legge sulla concorrenza, l’avvocato deve sempre comunicare - non più solo «a richiesta», come aveva previsto la riforma forense (legge 247/2012) - in forma scritta al cliente la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale
La parcella
La riforma forense ha stabilito che cliente e avvocato possono accordarsi liberamente sulla parcella, con il limite del divieto del patto di quota-lite (che individua come compenso una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa). Se cliente e professionista non si accordano sul compenso, si applicano i parametri (decreto 55/2014)
 
LE POLIZZE ASSICURATIVE 
 
Ultrattività decennale

La legge concorrenza chiede alle compagnie assicurative di proporre polizze per la responsabilità professionale che coprano anche le richieste di risarcimento presentate entro dieci anni dalla chiusura della polizza e riferite a “errori” commessi mentre era attiva. Vale anche per le polizze già stipulate che, a richiesta del professionista, si possono rinegoziare
Novità da ottobre
Dall’11 ottobre le polizze degli avvocati devono avere retroattività illimitata (devono cioè coprire le richieste fatte durante la vigenza della polizza e riferite a fatti avvenuti in qualsiasi momento del passato) e un’ultrattività almeno decennale per i legali che cessano l’attività mentre la polizza è in vigore. Lo prevede il decreto del 22 settembre 2016

nuovo Codice Deontologico Forense

Nuovo Codice Deontologico Forense: il testo e la scheda tecnica
 
 
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 Il nuovo Codice deontologico entrerà in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 15/12/2014; e insieme ai regolamenti del CNF sulla elezione dei componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina  e sul procedimento disciplinare ridisegna il sistema deontologico nella direzione di una maggiore sistematicità, imparzialità e legalità, che entrerà a pieno regime il primo gennaio 2015.

Il nuovo codice si compone di settantré (73) articoli raccolti in sette (7) titoli: il primo (artt. 1-22) individua i principi generali; il secondo (artt. 23-37) è riservato ai rapporti con il cliente e la parte assistita; il terzo (artt. 38-45) si occupa dei rapporti tra colleghi; il quarto (artt. 46-62) attiene ai doveri dell’avvocato nel processo; il quinto (artt. 63-68) concerne i rapporti con terzi e controparti; il sesto (artt. 69-72) concerne i rapporti con le Istituzioni forensi; il settimo (art. 73) contiene la disposizione finale.

Tra le novità di struttura più rilevanti si segnalano un impianto più moderno, che tiene conto non solo della giurisprudenza che si è formata in materia deontologica dal 1997 (data di entrata in vigore del primo codice forense) ad oggi, ma anche delle previsioni disciplinari sparse in diversi testi legislativi.

 

Per adempiere al principio di “legalità”, il Codice riconosce ad ogni singola previsione una valenza disciplinare provvedendo per ciascuna, per quanto possibile, alla tipizzazione della condotta ed alla espressa indicazione della sanzione applicabile, indicando una volta per tutte, il meccanismo del possibile aggravamento o della possibile attenuazione  della sanzione-base, che è stata espressamente indicata e prevista per ognuna delle norme della parte speciale in stretto ossequio alla previsione di legge

 

Le principali novità che segnaliamo nell'interesse dei nostri dei clienti riguardano;

 

Rapporti con i clienti e parte assistita.Viene scandito il momento della nascita del rapporto professionale con la  libera pattuizione del compenso (anche misurato con modalità diverse; salvo il divieto di patto di quota lite ) e con i nuovi obblighi informativi (prevedibile durata causa-oneri- preventivo scritto se richiesto- estremi della polizza assicurativa-possibilità di avvalersi della mediazione e di tutti gli altri sistemi alternativi previsti per legge e di poter accedere se del caso,  al patrocinio  a spese dello Stato,.

 

L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose  e deve emettere documento fiscale  ad ogni versamento ricevuto. Non deve subordinare l’adempimento di prestazioni professionali al riconoscimento da parte del cliente /assistito del diritto a trattenere parte delle somme riscosse  per suo conto.

inoltre:

- La tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari e l’espressa indicazioni delle sanzioni, che nel codice corredano ogni fattispecie con un meccanismo di aggravamento e di attenuazione in relazione alla maggiore o minore gravità del fatto contestato.

- Revisione delle condotte rilevanti tenendo conto della giurisprudenza e delle previsioni legislative

- Viene promossa a correttezza dei comportamenti degli avvocati fuori e dentro il processo, tutelando l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

- l'avvocato non può rifiutare l’incarico “d’ufficio” né se in patrocinio a spese dello stato.

- l'avvocato fornisce informazioni sull’attività professionale coerenti con lo scopo di tutelare l’affidamento della collettività. Può indicare la proprie specializzazioni ma non utilizzerà messaggi denigratori e suggestivi; nei suoi rapporti con la stampa si ispirerà a equilibrio e misura e sempre e solo nell’interesse della parte assistita/ cliente.

 

 

IN VIGORE DAL 03 APRILE 2014 I NUOVI PARAMETRI GIUDIZIALI - QUI IL TESTO -

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale, la n° 77 del 02 aprile il decreto del Ministero della Giustizia n° 55 del 10 marzo 2014 che ha aggiornato i parametri in vigore dall'estate del 2012. Il nuovo sistema progettato dal CNF e confermato dal Ministero garantisce la prevedibilità dei costi legali, in modo che cittadini e imprese possano valutare economicamente i costi/benefici della prestazione professionale.
Il risultato raggiunto, come sottolinea lo stesso Ministero, è in linea con la legislazione comunitaria e non intralcia, anzi favorisce, il “corretto funzionamento concorrenziale del mercato senza incidere negativamente sulla competitività del Paese”. Il primo criterio infatti per la determinazione del compenso a fronte di servizi legali sarà sempre pattuito liberamente tra avvocato e cliente.

Vediamo in breve le novità;

 

- Reintrodotto un criterio di rimborso spese generali che ora è fissato nel 15% del compenso totale della prestazione-

- Presenza nel testo di una parte normativa e di una tabellare per tipo di procedimento; ogni tabella è poi divisa per fasi.

- Possibilità per il giudice di innalzare sino all'80% l'indice di parametro di cui in tabella, o sua riduzione sino al 50%

- Applicazione della liquidazione giudiziale con parametri anche quando il compenso non sia stato determinato in forma scritta, e/o in caso di mancata determinazione, all'atto dell'incarico. Superamento della valutazione negativa alla mancanza di preventivo di massima pattuito con il cliente.

 

 


I nuovi parametri entreranno in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

- Avviso di introduzione nuovi parametri -

 

Lo studio legale Potenti avvisa i propri clienti che il testo, all'art. 28 specifica che; "le nuove norme si applicheranno alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore". Per procedimenti ancora pendenti, il giudicante dovrà inevitabilmente attenersi ai nuovi parametri anche per prestazioni legali eseguite prima dell'entrata in vigore ma, successivamente da questi liquidate! Ciò determinerà delle possibili variazioni rispetto ai preventivi di spesa già consegnati da questo professionista.

In quanto di maggior favore per il cliente, per gli incarichi stragiudiziali cercheremo di attenerci alle tariffe preesistenti già comunicate, soprattutto se già pattuite e concordate.

 

parametri 2014 parametri 2014 [128 Kb]

codice di autoregolamentazione astensione dalle udienze

 

VEDI ---> il testo di autoregolamentazione per le astensioni dalle udienze degli Avvocati

Il testo del Decreto "del fare" d.l. 69/2013; LE NOVITA'

TORNA L'OBBLIGO DI PREVIA MEDIA-CONCILIAZIONE / NOVITA' NELLA MOTIVAZIONE DELLE SENTENZE / DECRETI INGIUNTIVI