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RELAZIONE VIA WEB E OBBLIGHI FEDELTA' CONIUGALE

Interessante massima della Cassazione del 12 aprile 2013  


con una recentissima la corte di Cassazione si pronuncia sulla attitudine a legittimare la domanda di addebito, della relazione web intrattenuta dall'uno dei coniugi. Per il Tribunale di prima istanza non c'erano dubbi sul fatto che gli intensi contatti via telefono e web avessero violato i doveri di fedelta' coniugali anche in assenza di rapporti sessuali. Non basta però alla corte di Cassazione per la quale l'addebito non può derivare dall'infatuazione con un altro soggetto peraltro non corrisposta, a meno che la relazione platonica, in considerazione con gli aspetti esteriori con cui è coltivata e dall'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, traducendosi in offesa alla dignità e onore del coniuge.  Ininfluenti anche le testimonianze sulla maggiore indipendenza desiderata dal coniuge dopo il consolidamento del contatto web. Mentre, a parere dei giudici, molto più interessante è il comportamento del marito che aveva tollerato per oltre due anni tale situazione, limitandosi solo a contattare la moglie del suo "rivale" per informarla di quanto. TALE PRONUNCIA COSTITUISCE UN CAMBIO DI ROTTA RISPETTO ALLE PRECEDENTI PRONUNCE IN OCCASIONE DELLE QUALI SI ERA AFFERMATO L'OBBLIGO DI LEALTA' CONSDERANDO PUNIBILI CON L'ADDEBITO ANCHE LA SEMPLICE INFATUAZIONE O L'AMORE PLATONICO NATO IN CHAT (9287/1997) O L'ADULTERIO "APPARENTE" 9742/1999)