SPAM

SPAM - studio legale Potenti

LA NOIOSA PRESENZA DI MAIL INDESIDERATE NELLA NOSTRA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA.

LA RECENTE PRONUNCIA DEL FEBBRAIO 2015 SU DI UN CASO DI RICHESTA DEL RISARCIMENTO

DANNO.   

 

- SPAM -

l'attività detta di "spam" consiste nell'invio di migliaia di identici messaggi di posta elettronica da parte di mittenti, per lo più inidentificabili, ad una molteplicità di indirizzi di posta elettronica, con lo scopo di pubblicizzare offerte commerciali o proporre servizi o prodotti di vario genere. Gli stessi ISP (internet service provider) hanno più volte lamentato tali consuetudini per l'alta mole di traffico sopportato mentre, i destinatari finali per la noiosa prassi di ripulitura delle proprie caselle di posta elettronica. Gli strumenti maggiormente utilizzati dagli spammers per rintracciare indirizzi mail sono i programmi spambot o arcaici sistemi di utilizzo di nomi comuni e ricerca in web.

I mittenti di e-mail pubblicitarie affermano che la loro attività non sia da considerarsi "spamming". Quali condotte possano ritenersi spamming è materia di dibattiti, e le definizioni divergono in base allo scopo per il quale è oggetto di studio e utilizzo. Lo spamming è considerato un reato in vari paesi e in Italia l'invio di messaggi non sollecitati è soggetto a sanzioni.

Sempre da alcuni anni il canale è ampiamente sfruttato da altri e più agguerriti "spammers" (cioè gli individui autori dei messaggi di spam) con scopi illegali. E' difatti una consuetudine l'invio di messaggi celati dietro le false coperture di note sigle commerciali (vedasi allegati) del settore creditizio per stabilire un contatto con il malcapitato "utente" finale. Situazioni, queste, sempre più numerose che si identificano nei c.d. casi di "furto di identità" utili ai "ciber criminali" al fine di poter stabilire account presso i vari ISP con i quali procedere a contattare ignari utenti della rete.

 

RECENTI NOVITA' GIURISPRUDENZIALI

il Tribunale di Perugia, in una sentenza del febbraio 2015 nega il risarcimento avanzato da un uomo contro un'associazione privata che aveva spedito delle mail senza autorizzazione. Secondo l'uomo l'invio delle "spam" sarebbe avvenuto senza il consenso del titolare violando così la Privacy ed inoltre che lo stesso invio aveva causato dei danni patrimoniali consistenti nel pagamento del costo della connessione internet, nell'intasamento delle funzioni e nella perdita di tempo necessario alla pulizia della posta elettronica. Secondo l'attore, il fenomeno aveva causato anche danni non patrimoniali per avere causato "intrusione non autorizzata nella propria sfera di riservatezza". Il Tribunale respinge la richiesta. Il danno da spamming è quello che deriva da comunicazioni elettroniche a carattere commerciale non sollecitate. Ma il danno in questione sarebbe risarcibile solo se ne sia offerta una prova rigorosa in coerenza con il generalissimo principio posto dall'articolo 2697 CC. Il danno patrimoniale, dice il Tribunale, è risarcibile solo se vi sia un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezabile non meramente "potenziale o possibile" ma connesso all'illecito in termini di "certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità". Sicchè il risarcimento non potrà basarsi solo sul richiamo a generici costi di connessione, a non comprovati fenomeni di intasamento delle funzioni internet" o a dispendio di tempo e di denaro. Quanto al danno non patrimoniale si ricorda infine la sua risarcibilità solo se sono lesi specifici valori della persona integranti diritti costituzionali non potendosi indennizzare i pregiudizi consistenti in "fastidi, disagi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazioni concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana". Nel caso in questione sarebbero state 15 le mail incriminate di generare il fastidio.     

 

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