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APE: Attestazione di Prestazione Energetica

nessun rischio nullità per i contratti di locazione e compravendita privi dell'attestazione di legge.

aggiorniamo il presente capitolo informativo secondo quanto riportato nella home page riquadro "novità di interesse quotidiano" 

con l'entrata in vigore del Decreto c.d. "Destinazione Italia", 145/2013 dal 24 dicembre 2013 non è più obbligatorio l'inserimento, a pena di nullità del contratto, dell'Attestazione di Certificazione Energetica. Vi è comunque l'obbligo di da parte del locatore di informare il conduttore sulla prestazione energetica del bene immobile oggetto della locazione. L'attestato deve essere messo a disposizione del conduttore, in ogni caso, ancor prima di concludere il contratto, cioè nel momento in cui iniziano le trattative (Atr. 6 comma 2, Dlgs 192/2005 come modif. dalla Legge 90/2013). L'adempimento dell'obbligo informativo va documentato attraverso l'inserimento di una clausola con cui il conduttore da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica. Si tratta quindi di una semplice dichiarazione de conduttore da riportare nel corpo dell'atto, non richiedendo il testo normativo alcuna particolare formalità. Il conduttore dovrà dichiarare di aver ricevuto, oltre che le infomazioni anche la "la documentazione comprensiva di attestato" (nuovo art. 6 comma 3 del D.lgs 192/2005) lasciando dedurre l'obbligo di fornire l'attestato. LA MANCATA DICHIARAZIONE ALL'INTERNO DEL CONTRATTO COMPORTA PUR SEMPRE UNA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA DA 1.000 A 4.000 EURO. Sanzione applicabile anche ai contratti stipulati dal 4 agosto 2013 in vigenza di obbligo di allegazione certificato APE e, comunque applicabile ai soli contratti che si stipulano per la prima volta, restando eslcuse le proroghe, le successioni ed i rinnovi. Esclusi i contratti che non sono soggetti ad obbligo di registrazione (es le locazioni fino a 30 gg all'anno). Permane pur sempre l'obbligo di dotare l'immobile di proprietà del certificato di prestazione energetica. la cui mancata adozione è richiamata nel testo della norma che punisce questa manchevolezza con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 300 a 1.800. Da non dmenticare che nel caso di vendita, gli annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commericale (SI RITIENE DI ANNOVERARE NELL'OBBLIGO ANCHE I NUMEROSI ANNUNCI SU SITI INTERNET) dovranno recare l'indice di prestazione energetica. Attenzione infine alle eventuali legislazioni regionali che possono avere inasprito le sanzioni in materia (Liguria e Piemonte hanno reso obbligatoria la consegna materiale dell'APE all'inquilino sanzionando la violazione con una sanzione da Euro 500 a Euro 5.000, in Lombardia maggiori sanzioni ed obbligo di allegarlo anche in caso di rinnovi del contratto - In Toscana la mancata dotazione comporta il declassamento del locale ad una classe energetica inferiore).

( - OMISSIS - ........VECCHIA DISCIPLINA - La presente informazione è di interesse per tutti i clienti che intendano stipulare con i conduttori nuovi contratti di locazione che non siano la mera prosecuzione di rapporti già in essere con gli inquilini!La legge 90/2013, di conversione in legge del D.l. 63/2013 ha introdotto il nuovo APE in sostituzione del vecchio ACE (attestazione di certificazione energetica). Se ne rende obbligatoria l'allegazione a compravendite e nuove locazioni. La legge di conversione ha inasprito la previsione d'obbligo dettando sanzioni pecuniarie ( della nullità - omissis -) per i contratti la cui stipula non sia rispettosa dell'obbligo di allegazione dell'attestato. La legisalzione statale vige dal 4 agosto e sin tanto che le regioni non abbiano legiferato in materia, oppure nel caso la legge regionale non sia adeguata alla direttiva 2010/31/UE e per il cui effetto ritorna a far valere la regola della nullità predetta. Anche nelle regioni legiferanti vige comunque l'oobligo di allegazione di APE o ACE rilasciata anteriormente al 6 giugno ed ancora in corso di validità.