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RIFORMA DELL'AVVOCATURA - in allegato il testo integrale


DIAMO SINTESI DEL TESTO DI RIFORMA PUBBLICATO DEFINITIVAMENTE IN GAZZETTA UFFICIALE E CHE E' DIVENUTO LEGGE DELLO STATO.

 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’attesa riforma forense. Da segnalare lo stralcio della proposta di cui all’art. 46 del testo relativo alle sessioni di esame di abilitazione, la cadenza dell’esame sarebbe passata da una a due sessioni annuali ma, in questo caso, lo stop è stato imposto dai costi per lo Stato. Tra le novità che potrebbero essere introdotte se il Senato confermasse l’attuale impianto vi è certo da segnalare:

1)      La riserva fatta in favore dell’avvocatura della competenza sulle consulenze stragiudiziali (con eccezione dei giuristi di impresa e delle associazioni di categoria a favore degli iscritti).

2)      Viene stabilita poi la libera pattuizione del compenso tra cliente e avvocato; cioè l’avvocato avrà l’onere di informare il cliente sulla complessità dell’incarico e sugli oneri ipotizzabili e dovrà fornirgli il preventivo, ma solo se il cliente lo richiede. I parametri si applicano in caso di disaccordo e viene introdotto il divieto del patto di quota lite.

3)      Altra novità è senz’altro che la formazione; rimarrà obbligatoria ma vi sarà l’ abbandono del sistema dei crediti; per il conseguimento del titolo di specialista, il corso formativo sarà affidato alle facoltà di giurisprudenza con le quali il CNF ed i Consigli dell’Ordine degli Avvocati potranno stipulare delle convenzioni per corsi di alta formazione. Possibile anche l’acquisizione del titolo per comprovata esperienza professionale sul campo. Per questa via servono otto anni di iscrizione all’albo di cui 5 passati ad occuparsi di uno specifico settore.  

4)       La pubblicità si potrà fare ma non comparativa. Il sistema disciplinare viene ridisegnato nel segno di una giustizia interna meno domestica. Ammessa la pubblicità su specializzazioni, sulla struttura dello studio, e sulle attività svolte.

5)      Stop definitivo sulle società tra professionisti con ingresso del socio di capitale. Entro sei mesi il Consiglio dei Ministri dovrà adottare un dlgs per disciplinare le società tra avvocati. Limite alla delega l’ammissibilità di soli soci abilitati all’esercizio nell’Albo, limitazione di partecipazione del legale ad una sola società.  

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Pratica forense e all’esame di stato per i futuri avvocati.

 

Tirocinio: modalità e durata

Viene confermata la durata di diciotto mesidella pratica forense che si può svolgere:

a) presso un avvocato iscritto all’albo da almeno cinque anni;

b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di un anno;

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione.

 

La pratica forense può anche iniziare, per i primi sei mesi, durante l’ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza, a condizione però che vi siano apposite convenzionitra università e Consiglio Nazionale Forense.

 

Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell’ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno degli avvocati non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

 

Viene confermata la disposizione secondo cui il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali [1] è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

 

La riforma sottolinea che Il tirocinio forense consiste, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. A tal proposito il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, dovrà emettere appositi regolamenti per disciplinare i suddetti corsi  formativi.

Il tirocinio forense non preclude al praticante la possibilità di svolgere contemporaneamente altri lavori di tipo subordinato, pubblico e privato, purché ciò consenta l’effettivo e puntuale svolgimento di entrambi e non comporti conflitti di interesse.

 

Compenso

Secondo il testo della riforma “il tirocinio professionale non determina di diritto l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale”. Di conseguenza, non è previsto alcun compenso obbligatorio per i praticanti: fermo restando che negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio.

Tuttavia, il compenso per i praticanti può essere disposto discrezionalmente dal dominus. Infatti, ad eccezione del tirocinio presso gli enti pubblici e presso l’Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti al praticante, con apposito contratto, un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante stesso.

Gli enti pubblici e l’Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l’attività svolta presso di essi, solo ove ciò previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Abilitazione del praticante

La riforma prevede che il praticante possa essere abilitato a svolgere attività in sostituzione del dominus già dopo sei mesi di tirocinio (il termine originario era di un anno). In particolare, nel periodo di svolgimento del tirocinio, il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo:

a) in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace;

b) in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che rientravano nella competenza del pretore.

L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro.

 

Esame di stato

Per quanto riguarda l’esame di abilitazione di avvocato le regole rimangono le stesse, fatta eccezione per due importanti novità:

1) Sono ammessi soltanto codici di legge non commentati: a tal fine i testi di legge portati dai candidati per la prova vengono preventivamente controllati e vistati nei giorni anteriori all’inizio della prova e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, neanche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame. Lo stesso dicasi, qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove dell’esame, scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, per il candidato che li riceva e non ne faccia immediata denuncia alla commissione.

 

2) Sanzioni gravi per i più furbi: chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo a uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. I candidati destinatari dei testi suddetti sono denunciati al consiglio distrettuale disciplinare competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti affinché assuma i provvedimenti di sua competenza.

 

Entrata in vigore delle novità

Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni originarie, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio

 

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